Il contributo analizza i legami tra la Costituzione italiana e il processo di integrazione europea, legami che sono in genere delineati dalle „clausole europee”: le disposizioni costituzionali – contenute nel testo originario delle Costituzioni degli Stati membri o introdotte in seguito – che, con formule assai variegate, consentono o richiedono l’adesione all’Unione europea, ponendo eventualmente limiti e condizioni alle future tappe del processo di integrazione europea. A questo scopo, larga parte del contributo è dedicata all’analisi della disposizione che, per l’Italia, ha funzionato da clausola europea „implicita e generale”: ossia, l’art. 11 della Costituzione italiana. Si ripercorrono le sue origini, in Assemblea Costituente e alla luce dell’esperienza fascista, i suoi molteplici (ma strettamente connessi) contenuti e, soprattutto, l’interpretazione di tale articolo che si è affermata, sin dagli anni ‘50, al fine di dare esecuzione in Italia dei trattati istitutivi delle Comunità europee. Si dà inoltre conto del referendum consultivo svoltosi nel 1989 e delle revisioni costituzionali intervenute successivamente, con cui si sono introdotti specifici ed espliciti riferimenti all’Unione europea (le più importanti delle quali negli articoli 81, 97, 117 e 119 Cost.), seppure senza mai sostituire, né emendare la clausola di carattere generale di cui all’art. 11. Si sostiene che l’uso dell’art. 11 della Costituzione come „clausola europea implicita e generale”, pur in origine dovuto a circostanze storico-politiche peculiari, abbia rappresentato uno snodo cruciale e a pieno titolo fondativo per l’evoluzione della Costituzione italiana. L’apertura alle organizzazioni internazionali volte a promuovere la pace e la giustizia tra le nazioni e le conseguenti necessarie limitazioni di sovranità hanno permesso all’Italia di figurare tra i promotori delle diverse fasi dell’integrazione europea; e, al contempo, alla Costituzione repubblicana di evolversi, nell’arco di più di un settantennio, in piena coerenza con i suoi valori fondanti, perlopiù senza bisogno di ricorrere a revisioni costituzionali.